Il Tribunale di Novara ha respinto il ricorso dei familiari di un ciclista amatoriale deceduto per un sinistro occorso su una strada provinciale.

Gli attori convenivano in giudizio una Provincia piemontese, proprietaria del tratto di strada nel quale un loro congiunto aveva avuto un incidente in bicicletta, che gli era costato la vita a distanza di un anno, per le gravi lesioni subito a causa del sinistro stradale.

I familiari in giudizio richiedevano l’accertamento della responsabilità del Comune italiano e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l’ente territoriale avrebbe dovuto installare delle barriere protettive laterali nel tratto di strada incriminato, che avrebbero evitato l’incidente dell’uomo.

La Provincia aveva respinto le pretese degli attori adducendo che si trattava di una piccola strada che «consente la circolazione solo a ciclisti e agli abitanti (…) con un limite di velocità di 30 km/h e quindi scevra da quelle situazioni di rischio che rendono necessaria la previsione di barriere di contenzione».

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.

Sostiene infatti il Giudice che il tratto di strada nel quale era avvenuto il sinistro «si presentava pacificamente asfaltato, in buone condizioni di manutenzione, asciutto e senza alcuna anomalia: la mancanza di guard rail sulla strada (…) non può infatti ritenersi, di per sé, indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa (…)».

Dunque, il Tribunale aveva anche ricordato che: «le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guard rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (…)» (Cass. n. 15723/2021).

Alla luce di queste considerazioni risulta evidente la decisione del Tribunale, il quale confermava la non necessità di installare delle barriere protettive ai lati del tratto di strada in questione, respingendo così la domanda di risarcimento dei danni proposta dai familiari della vittima.

Trib. Novara, sent., 11 gennaio 2022, n. 4