Nel contesto di una compravendita immobiliare, se il venditore non rilascia il certificato di agibilità, ma questo è richiedibile perché non vi sono anomalie sostanziali, allora egli dovrà risarcire solo il danno conseguente ai costi per il compratore di ottenere il certificato, e non anche una diminuzione nel valore dell’immobile.
Cass. civ., sez. II, ord., 22 aprile 2025, n. 10449