Niente risarcimento per il ciclista che, consapevole delle condizioni precarie della strada e dell’aumento del traffico dovuto alla chiusura di un vicino tratto autostradale, finisce a terra a causa di una buca (Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 17 novembre 2021, n. 34883).

Il fattaccio si verifica lungo la via Tiburtina, nella zona della provincia di Pescara. Lì un ciclista cade rovinosamente, tradito, sostiene, da alcuni avvallamenti presenti sul manto stradale. Consequenziale la sua richiesta risarcitoria all’indirizzo dell’ANAS.

Per i Giudici di merito, però, va respinta l’ipotesi di un ristoro economico per il ciclista, poiché egli deve essere ritenuto responsabile, a causa della propria condotta imprudente, dell’incidente subito e dei danni riportati.

In sostanza, sia in primo che in secondo grado, l’indice viene puntato sul comportamento non adeguato tenuto dall’uomo in sella alla propria bici.

In Cassazione il ciclista prova a mettere in discussione le valutazioni compiute in appello, ponendo in evidenza, tra l’altro, il fatto di «avere tenuto un’andatura moderata», come riconosciuto dai giudici di merito.

Per i magistrati di terzo grado, però, non vi sono i presupposti per addebitare all’Anas una responsabilità, anche parziale, per l’incidente subito dal ciclista.

Corretta, in sostanza, la sottolineatura in appello del fatto che «il ciclista conosceva a sufficienza lo stato dei luoghi». Peraltro, «in considerazione delle aggravate condizioni di traffico esistenti – conseguenti alla temporanea chiusura del tratto autostradale della A25, con riversamento dei mezzi sulla via Tiburtina -», il ciclista «avrebbe dovuto osservare un grado maggiore di diligenza», aggiungono i Giudici. E a questo proposito viene sottolineato che il ciclista avrebbe potuto essere più prudente, poiché «egli stava già tenendo una velocità moderata» e, inoltre, «l’avvallamento stradale era ben illuminato in quel giorno» – fine settembre del 2013 – «e a quell’ora – 8.30 –».

Tirando le somme, la caduta, concludono i Giudici, è da ricondurre alla «esclusiva responsabilità del ciclista». (Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 17 novembre 2021, n. 34883)

Fonte: www.dirittoegiustizia.it