La vicenda.

Uno studente conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità dell’amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dell’orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna: nello specifico, il ricorrente lamentava che il danno si fosse verificato a causa della scarsa vigilanza prestata dall’Istituto didattico, ai sensi dell’art. 2048 c.c. e dell’art. 1218 c.c., in virtù del vincolo negoziale sussistente tra l’alunno e l’Amministrazione scolastica.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, condannava il Ministero al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 314.282,37 a favore dello studente, ritenendo che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola avesse determinato l’instaurazione di un rapporto negoziale, fonte di un obbligo a carico dell’istituto scolastico e dei soggetti che in esso vigilano sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, con applicazione della responsabilità contrattuale e, quindi, del termine di prescrizione ordinario.

Il Ministero ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1218 c.c.: secondo il Ministero, infatti, la responsabilità ex art. 1218 c.c. è invocabile solo nel caso di danno autocagionato, mentre in caso di danno eterocagionato, cioè causato all’allievo da altro allievo, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quello fondato sull’art. 2048, comma 2, c.c.

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, ritiene sussistente la responsabilità ex art. 1218 c.c. quando l’alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici.

Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di ribadire la natura contrattuale della responsabilità tanto dell’istituto scolastico quanto dell’insegnante «atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di contatto sociale» (Cass. civ., n. 10516/2021).

L’ammissione dell’allievo a scuola, pertanto, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (Cass. civ., n. 22752/2013).

Per questi motivi, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali.

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 8 novembre 2021, n. 32377

Fonte: www.dirittoegiustizia.it